L'attestazione di "buon esito" è prevista dall'art. 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 34/2000, resa dalle Soprintendenze preposte alla tutela dei beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Il rilascio da parte dell'ente di tutela del buon esito di fine lavori di restauro serve ad attestare l'esito positivo dei lavori eseguiti dal restauratore, sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza che ha direttamente autorizzato e seguito l’intervento.
La Soprintendenza, a seguito del sopralluogo di fine lavori del funzionario responsabile per territorio e verificata la consegna della relazione tecnica e della documentazione fotografica (prima/durante/dopo il restauro) può rilasciare un documento comprovante la regolare esecuzione del lavoro.
La certificazione è rilasciata dal Soprintendente. Il certificato, oltre ad attestare l'esito dei lavori assume valore documentale sia per il committente che per l'esecutore dei lavori sull'esito del restauro eseguito, riporta le generalità, l'ubicazione e la durata temporale.
In allegato, alcuni esempi di buon esito fine lavori conseguiti dall'Istituto Restauro Roma.
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